Ordinanza n.8/2020 – Provvedimenti urgenti in materia di viabilità e traffico

– COMUNE DI ROCCARASO (Provincia di L’AQUILA) – Ordinanza n.

Data:
14 Marzo 2020

Ordinanza n.8/2020 – Provvedimenti urgenti in materia di viabilità e traffico

COMUNE DI ROCCARASO
(Provincia di L’AQUILA)

Ordinanza n. 8 del 14/03/2020
Pubblicazione in Albo Pretorio n. 228

Roccaraso, lì 14/03/2020

Viale degli Alberghi 2/A
Tel. 0864/61921 – Fax. 0864/6192222
E mail: protocollo@comune.roccaraso.aq.it
pec: protocollo.roccaraso@pec.it

ORDINANZA

Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Provvedimenti urgenti in materia di viabilità e traffico

 

IL SINDACO

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivante da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d’ Abruzzo n. 2 dell’8 marzo 2020 “Misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 – Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

 

CONSIDERATO che secondo quanto stabilito dall’art. 1 lettera a) del DPCM del 08 marzo 2020, così come richiamato dall’art. 1 del DPCM del 12 marzo 2020, si è provveduto a disporre di: “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”, con decorrenza dal 9 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020;

CONSIDERATO che in questo periodo, sull’intero territorio del Comune di Roccaraso, a prevalente vocazione turistica, stante l’esistenza di numerose seconde case di vacanza, strutture alberghiere ed extralberghiere, si stanno verificando notevoli e rilevanti spostamenti di persone in entrata ed in uscita, nonché aggregazioni di persone in spazi ed aree pubbliche e/o ad uso pubblico, non abitualmente dimoranti e/o residenti in loco, con enormi rischi di contagio e diffusione del virus COVID-19 e quindi non pienamente compatibili con il rigoroso rispetto delle misure di contenimento in atto;

RITENUTO necessario ed urgente, così come significato e rappresentato a questa Autorità da parte degli operatori di P.S. impegnati sul territorio comunale, di dover attuare misure più restrittive ed efficaci in materia di viabilità, circolazione e spostamenti veicolari e delle persone, nonché sempre a tutela della sicurezza e salute pubblica, di agevolare i sistemi e le attività di controllo ed afflusso di veicoli e persone provenienti da altri Comuni, da parte delle Forze dell’Ordine;

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di dover inibire l’accesso ed il transito veicolare sulle seguenti strade comunali, e precisamente:

  • Via Napoli: in corrispondenza intersezione S.S. 17 / Via Napoli;
  • Viale dei Tigli: all’altezza incrocio con Via Pietransieri / Viale dei Tigli;
  • Via P.P. Pasolini: all’altezza incrocio con Via Pietransieri / S.S. 17;
  • Strada Comunale A. Spataro – all’altezza Santuario Madonna della Portella / Via A. Spataro;

RITENUTO, pertanto, di consentire l’accesso al Centro abitato di Roccaraso esclusivamente da S.S. 17 (Direzione Sulmona – Roccaraso) – S.R. 437 (Viale Roma);

DATO ATTO CHE, che ai sensi dell’art. 50, comma 5, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanza contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentate della comunità locale;

RILEVATA la necessità di provvedere in merito, sussistendo i presupposti di contingibilità ed urgenza, al fine di garantire la salute e l’incolumità pubblica della cittadinanza, nonché adeguata circolazione e viabilità stradale;

VISTI:

  • Il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
  • Il Codice della Strada D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. ed il Regolamento di attuazione;
  • la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
  • lo Statuto Comunale;
  • La normativa vigente in materia;

ORDINA

 Per le ragioni sopra esposte, è inibito, con effetto immediato, l’accesso ed il transito veicolare sulle seguenti strade comunali, e precisamente:

  • Via Napoli: in corrispondenza intersezione S.S. 17 / Via Napoli;
  • Viale dei Tigli: all’altezza incrocio con Via Pietransieri / Viale dei Tigli;
  • Via P.P. Pasolini: all’altezza incrocio con Via Pietransieri / S.S. 17;
  • Strada Comunale A. Spataro – all’altezza Santuario Madonna della Portella e Piazzale Coppo Dell’Orso / Via A. Spataro;

E’ garantito quale unico accesso al Centro abitato di Roccaraso esclusivamente da S.S. 17 (Direzione Sulmona – Roccaraso) – S.R. 437 (Viale Roma).

ORDINA

alla Polizia Municipale e, in generale, alle Forze dell’Ordine operanti sul territorio, ciascuno per le proprie competenze, di  vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Inoltre,

AVVERTE

  • che, ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 Agosto 1990, n.241, responsabile del procedimento è il Ten. Mario Trilli – Responsabile del Settore IV – Polizia Locale e, che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso gerarchico in via amministrativa al Prefetto di L’Aquila competente entro 30 giorni dalla notificazione, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di L’Aquila nel termine di sessanta giorni dalla notificazione (Legge 6 Dicembre 1971, n.1034 e s.m.i.);
  • che è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199), allorquando le stessa abbia acquisito il carattere di definitività, ossia dopo la emissione del decreto prefettizio di rigetto del ricorso, ovvero dopo la maturazione del silenzio-rigetto decorsi 90 giorni dalla proposizione del ricorso gerarchico senza che il Prefetto abbia emanato un provvedimento espresso.

Infine,

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo pretorio on-line del Comune di Roccaraso per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi, e che ne verrà data inoltre ampia diffusione tramite affissione e pubblicazione sui social network;

che la presente ordinanza sia trasmessa a mezzo PEC:

  • al Responsabile del V Settore – Area Tecnico-Manutentiva;
  • al Comando di Polizia Municipale di Roccaraso;
  • al Comando Stazione dei Carabinieri e Carabinieri Forestale di Roccaraso;
  • al COC attivo presso la Sede Municipale, quale servizio di Protezione Civile Comunale;
  • alla ASL1 Abruzzo;
  • al Comando VVFF Castel di Sangro;
  • alla Prefettura di L’Aquila;
  • al Presidente della Giunta Regionale.
  • Alla Società TUA ABRUZZO Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A.
  • Alla Croce Rossa Italiana

 

IL SINDACO
Dott. Francesco Di Donato


Allegati:

Ordinanza n. 8/2020

 

 


 

Ultimo aggiornamento

6 Aprile 2021, 14:06