Ordinanza n.7/2020 – Regolamentazione dell’uso delle attrezzature ludiche dei parchi gioco

– COMUNE DI ROCCARASO (Provincia di L’AQUILA) – Ordinanza n.

Data:
13 Marzo 2020

Ordinanza n.7/2020 – Regolamentazione dell’uso delle attrezzature ludiche dei parchi gioco

COMUNE DI ROCCARASO
(Provincia di L’AQUILA)

Ordinanza n. 7 del 13/03/2020
Pubblicazione in Albo Pretorio n. 227

Roccaraso, lì 13/03/2020

Viale degli Alberghi 2/A
Tel. 0864/61921 – Fax. 0864/6192222
E mail: protocollo@comune.roccaraso.aq.it
pec: protocollo.roccaraso@pec.it

ORDINANZA

Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Regolamentazione dell’uso delle attrezzature ludiche dei parchi gioco

 

IL SINDACO

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivante da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d’ Abruzzo n. 2 dell’8 marzo 2020 “Misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 – Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 2 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” del sopra citato DPCM del 09 marzo 2020, si dispone il divieto, sull’intero territorio nazionale, di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

CONSIDERATO che in questi giorni all’interno dell’area giochi del Pratone e di Via Roma e del parco giochi posto in Via Bologna nella Frazione di Pietransieri si sono verificate condizioni di presenza di cittadini ed utenti non pienamente compatibili con il rigoroso rispetto delle citate misure di contenimento;

RITENUTO, in conseguenza, quale specifica misura di prevenzione e contenimento, al fine di evitare assembramenti di persone, di provvedere alla regolamentazione dell’uso delle attrezzature ludiche del parco giochi del Pratone e di Via Roma, nonché dell’area giochi sita in Via Bologna nella Frazione di Pietransieri;

DATO ATTO CHE, che ai sensi dell’art. 50, comma 5, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanza contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentate della comunità locale;

RILEVATA la necessità di provvedere in merito, sussistendo i presupposti di contingibilità ed urgenza, al fine di garantire la salute e l’incolumità pubblica della cittadinanza;

VISTI:

  • Il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
  • la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
  • lo Statuto Comunale;
  • La normativa vigente in materia;

ORDINA

Quale forma di attuazione alle disposizioni di cui ai sopra richiamati DPCM recanti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il divieto assoluto di contatto diretto ed utilizzo delle attrezzature ludiche, panchine e arredo urbano presenti nelle aree verdi del Pratone e di Via Roma e nell’area giochi di Via Bologna della Frazione di Pietransieri a partire dal giorno 12 marzo 2020 e sino a revoca.

ORDINA

alla Polizia Municipale e, in generale, alle Forze dell’Ordine operanti sul territorio, ciascuno per le proprie competenze, di  vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Inoltre,

AVVERTE

  • che, ai sensi degli artt.3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 Agosto 1990, n.241, responsabile del procedimento è il Geom. Vincenzo D’Amico – Responsabile del Settore V Manutenzioni e, che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso gerarchico in via amministrativa al Prefetto di L’Aquila competente entro 30 giorni dalla notificazione, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di L’Aquila nel termine di sessanta giorni dalla notificazione (Legge 6 Dicembre 1971, n.1034);
  • che è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199), allorquando le stessa abbia acquisito il carattere di definitività, ossia dopo la emissione del decreto prefettizio di rigetto del ricorso, ovvero dopo la maturazione del silenzio-rigetto decorsi 90 giorni dalla proposizione del ricorso gerarchico senza che il Prefetto abbia emanato un provvedimento espresso.

Infine,

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo pretorio on-line del Comune di Roccaraso per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi, e che ne verrà data inoltre ampia diffusione tramite affissione e pubblicazione sui social network;

che la presente ordinanza sia trasmessa a mezzo PEC:

  • al Comando di Polizia Municipale di Roccaraso;
  • al Comando Stazione dei Carabinieri e Carabinieri Forestale di Roccaraso;
  • al COC attivo presso la Sede Municipale, quale servizio di Protezione Civile Comunale;
  • alla ASL1 Abruzzo;
  • alla Prefettura di L’Aquila;
  • al Presidente della Giunta Regionale.

IL SINDACO
Dott. Francesco Di Donato


Allegati:

Ordinanza n. 7/2020

 

 


 

Ultimo aggiornamento

6 Aprile 2021, 14:06