Ordinanza – Sospensione dell’attività edilizia e dei lavori rumorosi nel periodo estivo

– COMUNE DI ROCCARASO (Provincia di L’AQUILA) Ufficio del Sindaco Tel.

Data:
11 Luglio 2019

Ordinanza – Sospensione dell’attività edilizia e dei lavori rumorosi nel periodo estivo

COMUNE DI ROCCARASO
(Provincia di L’AQUILA)
Ufficio del Sindaco

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E-mail: protocollo@comune.roccaraso.aq.it

Ordinanza n. 29

Roccaraso, lì 11/07/2019

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA E DEI LAVORI RUMOROSI NEL PERIODO ESTIVO. 


IL SINDACO

Considerata la natura prettamente turistica sulla quale si basa l’economia del Comune di Roccaraso, motivo per cui occorre venire incontro alle esigenze degli ospiti garantendo loro un soggiorno caratterizzato dalla massima tranquillità possibile;

Rilevato che nel mese di Agosto in Roccaraso Capoluogo e nella Frazione Pietransieri si verifica un notevole afflusso turistico da parte di persone e famiglie che scelgono tale località per ragioni climatiche e di quiete, che consente loro di godere di periodi di riposo dalla routine quotidiana che caratterizza la vita nelle città;

Riscontrato peraltro che nel mese di Agosto si concentrano anche i periodi di ferie e riposo dal lavoro dei residenti di Roccaraso, che sempre più spesso decidono di trascorrere tali giornate in paese, approfittando della particolare vivacità che caratterizza il calendario degli eventi estivi roccolani, per cui occorre garantire anche a loro la massima vivibilità del paese;

Ritenuto pertanto doveroso venire incontro a tali esigenze quantomeno nel periodo di massima affluenza turistica estiva, ovvero nel mese di Agosto;

Atteso che, pertanto, occorre limitare, in tale periodo, le attività che interferiscano, anche potenzialmente, con tali esigenze, preminenti per un luogo di villeggiatura come Roccaraso;

Rilevato a tale proposito che la presenza nel Centro abitato e periferico di cantieri edili di edilizia privata mal si conciliano con le finalità sopra esposte, in quanto essi:

  • producono rumori molesti durante l’intera giornata lavorativa, implicando spesso demolizioni e rimozioni, con susseguente trasporto del materiale di risulta all’interno del centro abitato, e con emissione di polveri in atmosfera;
  • generano intralcio alla circolazione stradale, di per se già intensa per via delle numerose autovetture ed altri mezzi di locomozione presenti sulle strade, causando possibili ingorghi e disagi;
  • sono occasione di ulteriore pericolo per la pubblica incolumità, in riferimento al notevole passeggio (pedonale e ciclabile) da parte di famiglie, bambini ed anziani, che caratterizza Roccaraso in tale periodo dell’anno;

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che, al comma 5 come da ultimo modificato dall’art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017, testualmente recita:
“5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.”

Ritenuto pertanto di dover emettere apposita ordinanza sindacale, a tutela della tranquillità e del riposo di residenti e turisti, nonché più in generale a tutela del decoro e della vivibilità urbana del paese, tendente a sospendere l’attività dei cantieri di edilizia privata nel periodo compreso tra sabato 05.08.2017 e domenica 27.08.2017, nel centro abitato di Roccaraso e della Frazione di Pietransieri;

Visti:

  • gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
  • il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

NEL PERIODO compreso tra sabato 10 e domenica 25 Agosto 2019 (inclusi) per il centro abitato di Roccaraso capoluogo e fino al giorno di lunedì 26 Agosto 2019 (incluso) per la Frazione Pietransieri:

  • la sospensione dei lavori in tutti i cantieri di edilizia privata;
  • di lasciare liberi da materiali eventuali parti di suolo pubblico (marciapiedi, strade, etc.) eventualmente occupati per attività edilizie o di altra natura, e di restituirli all’uso pubblico in uno stato decoroso;

PRECISANDO E STABILENDO CHE:

  • sono esclusi da tali obblighi le attività attinenti la cura del verde e nel rispetto dei seguenti orari in cui vige il divieto: dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 20.00 alle ore 09.00;
  • sono inoltre esclusi da tali obblighi i cantieri edili relativi alle Opere Pubbliche, per il carattere di pubblica utilità che rivestono;
  • eventuali deroghe possono essere concesse dal Sindaco per reali ed improcrastinabili esigenze e devono essere preventivamente e motivatamente richieste;
  • al Comando di Polizia Municipale compete l’esecuzione della presente ordinanza.

Inoltre,

AVVERTE

  • che, ai sensi degli artt.3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 Agosto 1990, n.241, responsabile del procedimento è l’Arch. Paolo Di Guglielmo – Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia e, che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale di L’Aquila nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione;
  • che i trasgressori della presente ordinanza saranno perseguiti con una sanzione amministrativa nei termini di legge, ovvero segnalati all’A.G. ai sensi dell’art.659 C.P..

Infine,

DISPONE

  • la pubblicazione della presente all’Albo pretorio on-line;
  • l’affissione della presente in altri luoghi visibili al pubblico ed all’uopo destinati;
  • la trasmissione della presente all’Ufficio di Polizia municipale, ai fini della sua esecuzione e del controllo del suo rispetto;
  • la trasmissione all’Ufficio Tecnico – Sportello Unico per l’Edilizia, al fine di informare i titolari di titoli abilitativi (PdC, Scia e Cila) dell’emissione di detta ordinanza.
  • in caso di inottemperanza della presente, si procederà all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7bis del D. lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL SINDACO
Dott. Francesco Di Donato


Allegati:

Ordinanza n.29/2019_-_Sospensione_Lavori_Agosto


 

Ultimo aggiornamento

6 Aprile 2021, 14:07