Ordinanza n.13/2020 – Misure temporanee volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica derivante da Covid-19 – Chiusura parchi, giardini, aree verdi comunali

– COMUNE DI ROCCARASO (Provincia di L’AQUILA) – Ordinanza n.

Data:
3 Maggio 2020

Ordinanza n.13/2020 – Misure temporanee volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica derivante da Covid-19 – Chiusura parchi, giardini, aree verdi comunali

COMUNE DI ROCCARASO
(Provincia di L’AQUILA)

Ordinanza n. 13 del 3/05/2020
Pubblicazione in Albo Pretorio n. 266

Roccaraso, lì 03/05/2020

Viale degli Alberghi 2/A
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E mail: protocollo@comune.roccaraso.aq.it
pec: protocollo.roccaraso@pec.it

ORDINANZA

Misure temporanee volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica derivante da Covid-19 – Chiusura parchi, giardini, aree verdi comunali

 

IL SINDACO

VISTI:

  • la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  • il D.L. 23/02/2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
  • il D.P.C.M. 08/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
  • il D.P.C.M. 09/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
  • il D.P.C.M. 11/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
  • il P.C.M. 10 aprile 2020 che ha prorogato al 3 maggio 2020 l’efficacia dei provvedimenti adottati in materia di contenimento del contagio;

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale)”, con cui sono adottate nuove misure con efficacia dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto DPCM 10 aprile 2020;

EVIDENZIATO che l’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 26 aprile 2020, alle lettere d) ed e) testualmente recita:

  1. d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco

può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

  1. e) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonchè della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

PRESO ATTO dell’evolversi della diffusione del contagio e ritenuto di adottare le ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 di propria competenza, in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia;

CONSIDERATO CHE nonostante le prescrizioni in essere, non risulta possibile assicurare il rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 26 aprile 2020, lettere d) e e), per l’accesso del pubblico ai parchi, ai giardini e aree verdi pubbliche presenti sul territorio comunale;

RITENUTO che,  al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio comunale, occorre adottare, in ragione della diffusività del virus, la specifica misura di prevenzione e precauzione coerente e comunque non in contrasto con i provvedimenti del Governo, della chiusura temporanea al pubblico dei luoghi che possono rappresentare un polo di attrazione per  bambini, giovani, famiglie, quali parchi, giardini e aree verdi pubbliche;

RITENUTO  conseguentemente necessario attuare ogni misura possibile, idonea a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo all’esigenza di evitare ogni forma di possibile  assembramento;

RICHIAMATO l’articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VALUTATO NECESSARIO ED INDIFFERIBILE procedere ad una totale chiusura al pubblico dei parchi, giardini, aree verdi pubbliche presenti sul territorio,

ORDINA

dalla data del 4 maggio 2020 e sino a revoca, la chiusura al pubblico di parchi, giardini, aree verdi pubbliche presenti sul territorio, al fine di inibirne la frequentazione e di evitare ogni forma di possibile  assembramento

DISPONE

la revoca della propria precedente ordinanza n. 9 del 20 marzo 2020, a far data dal 4 maggio 2020

DISPONE, altresì

  1. la comunicazione del presente provvedimento a :
  • alla Prefettura dell’Aquila;
  • alla Polizia Locale;
  • alla Comando Stazione Carabinieri di Roccaraso;
  • al Settore Tecnico Manutentivo;
  1. la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale www.comune.roccaraso.aq.it.;
  2. di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza, attraverso tutti i mezzi di comunicazione e diffusione;
  3. di riservarsi di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione;
  4. le Forze dell’ordine e la Polizia Locale cureranno la stringente attuazione delle prescrizioni della presente ordinanza.

RENDE NOTO

Che, ai sensi dell’articolo 3, quarto comma della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, Responsabile del procedimento è il Geom. Vincenzo D’Amico – Responsabile del Settore V –  Manutentivo;

Che a norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale, in alternativa, nel termine di 120 giorni dell’avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

 

IL SINDACO
Dott. Francesco Di Donato

Allegati:

Ordinanza n. 13/2020

 

 


 

Ultimo aggiornamento

6 Aprile 2021, 14:06