Ordinanza n.10/2020 – Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Provvedimenti in materia di viabilità e traffico – Regolamentazione temporanea della circolazione stradale

– COMUNE DI ROCCARASO (Provincia di L’AQUILA) – Ordinanza n.

Data:
21 Marzo 2020

Ordinanza n.10/2020 – Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Provvedimenti in materia di viabilità e traffico – Regolamentazione temporanea della circolazione stradale

COMUNE DI ROCCARASO
(Provincia di L’AQUILA)

Ordinanza n. 10 del 21/03/2020
Pubblicazione in Albo Pretorio n. 234

Roccaraso, lì 21/03/2020

Comando Polizia Locale
Viale degli Alberghi 2/A – 67037 – Roccaraso (AQ)
Tel. 0864/61921 – Fax. 0864/6192222
E mail: mario.trilli@comune.roccaraso.aq.it
pec: polizialocale.roccaraso@pec.it

ORDINANZA

Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Provvedimenti in materia di viabilità e traffico – Regolamentazione temporanea della circolazione stradale

 

IL SINDACO

VISTI:

  • la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  • il D.L. 23/02/2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
  • il D.P.C.M. 8/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
  • il D.P.C.M. 9/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
  • il D.P.C.M. 11/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

PRESO ATTO dell’evolversi della diffusione del contagio e ritenuto di dare stringente attuazione alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia

EVIDENZIATO CHE:

  • l’art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 8 marzo 2020, prevede di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al richiamato articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”;
  • l’art. 1, comma 1. del D.P.C.M. 9 marzo 2020 ha esteso le misure di cui all’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 8 marzo 2020 all’intero territorio nazionale;

RISCONTRATO CHE nonostante le prescrizioni in essere, sono stati registrati comportamenti non rispettosi dei divieti e raccomandazioni di cui sopra;

CHE sull’intero territorio del Comune di Roccaraso, a prevalente vocazione turistica, stante l’esistenza di numerose seconde case di vacanza, strutture alberghiere ed extralberghiere, si stanno verificando notevoli e rilevanti spostamenti di persone in entrata ed in uscita, nonché aggregazioni di persone in spazi ed aree pubbliche e/o ad uso pubblico, non abitualmente dimoranti e/o residenti in loco, con enormi rischi di contagio e diffusione del virus COVID-19 e quindi non pienamente compatibili con il rigoroso rispetto delle misure di contenimento in atto;

VISTA IN PARTICOLARE, l’ordinanza del Ministro della Salute in data 20/3/2020, con la quale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Virus COVID-19 sono state adottate, sull’intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:

  1. a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
  2. b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  3. c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  4. d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 8 del 14/03/2020, con la quale sono stati adottati provvedimenti d’urgenza in materia di viabilità e traffico e sicurezza pubblica;

TENUTO CONTO che l’emergenza sanitaria in atto è fonte di produzione normativa, di emissione di circolari e provvedimenti da ogni Autorità statale, regionale e provinciale, e il tutto deve tradursi in azioni operative da far recepire sul territorio, per dare prontamente attuazione alle misure di contrasto e contenimento del virus;

CHE risulta particolarmente difficile per le autorità di PS e gli operatori di Polizia Locale attuare prontamente in maniera univoca ed efficace, su tutto il territorio comunale, azioni e controlli per scongiurare l’emergenza, stante la carenza di personale e la difficoltà di reperire adeguate attrezzature e dispositivi di protezione individuali (DPI) e sicurezza, necessari per l’espletamento delle diverse attività e compiti d’istituto;

CHE la Polizia Locale, insieme alle altre Autorità di Polizia impegnate, deve garantire ed effettuare controlli sul rigoroso rispetto delle disposizioni adottate con i D.P.C.M. 8-9 e 11 marzo 2020 e vari provvedimenti al riguardo, ed in particolare:

  • limiti alle attività commerciali;
  • limiti alla circolazione individuale, controlli sull’obbligo di dimora e controlli sulla mobilità urbana;
  • rispetto delle misure di protezione;
  • rispetto delle ultime prescrizioni introdotte dall’ordinanza Ministero della salute 20/03/2020;

RITENUTO pertanto, al fine di rafforzare la prevenzione e controllo sul territorio comunale,  adottare, in ragione della diffusività del virus, specifiche misure organizzative e strategiche di circolazione stradale e mobilità urbana, allo scopo di prevenzione e precauzione, nonché di sicurezza ed ordine pubblico;

RITENUTO conseguentemente di dover attuare, per quanto sopra esposto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del Regolamento di attuazione, almeno fino a nuove ulteriori disposizioni governative, la temporanea e diversa regolamentazione della circolazione stradale nel centro abitato di Roccaraso capoluogo, allo scopo di agevolare e rendere più operativi ed efficaci i sistemi e le attività di controllo ed afflusso di veicoli e persone provenienti da altri Comuni, da parte del Comando di Polizia Locale e da parte delle altre forze dell’Ordine impegnate nei detti servizi;

RITENUTO conseguentemente necessario attuare ogni misura possibile, con particolare riguardo all’esigenza di evitare ogni forma di possibile spostamento non necessario od assembramento;

ATTESA la propria competenza all’adozione di provvedimenti di carattere ordinario in materia di viabilità e traffico ex artt. 5 e ss. Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione ;

VALUTATO necessario ed indifferibile inibire e vietare l’accesso ed il transito veicolare sulle seguenti strade comunali, con effetto immediato e fino ad ulteriori disposizioni al riguardo, e segnatamente:

  • istituire il divieto di accesso e transito in Via Napoli: in corrispondenza intersezione S.S. 17 / Via Napoli;
  • istituire il divieto di accesso e transito in Viale dei Tigli: all’altezza incrocio con Via Pietransieri / Viale dei Tigli;
  • istituire il divieto di accesso e transito in Via P.P. Pasolini: all’altezza incrocio con Via Pietransieri / S.S. 17;
  • istituire il divieto di accesso e transito in Strada Comunale A. Spataro – all’altezza Santuario Madonna della Portella / Via A. Spataro;

RITENUTO, pertanto, di consentire l’accesso al Centro abitato di Roccaraso esclusivamente dalla S.S. 17 (Direzione Sulmona – Roccaraso) – S.R. 437 (Viale Roma), in entrata ed uscita;

VISTI  gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada);

VISTO il d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di attuazione e di esecuzione del codice della strada;

ORDINA

 con decorrenza immediata e fino a revoca del presente provvedimento per tutte le finalità e ragioni richiamate nella premessa narrativa, la seguente regolamentazione temporanea della circolazione stradale nel centro abitato di Roccaraso Capoluogo, e segnatamente:

  • istituire il divieto di accesso e transito in Via Napoli: in corrispondenza intersezione S.S. 17 / Via Napoli;
  • istituire il divieto di accesso e transito in Viale dei Tigli: all’altezza incrocio con Via Pietransieri / Viale dei Tigli;
  • istituire il divieto di accesso e transito in Via P.P. Pasolini: all’altezza incrocio con Via Pietransieri / S.S. 17;
  • istituire il divieto di accesso e transito in Strada Comunale A. Spataro – all’altezza Santuario Madonna della Portella / Via A. Spataro;

E’ garantito quale unico accesso al Centro abitato di Roccaraso esclusivamente da S.S. 17 (Direzione Sulmona – Roccaraso) – S.R. 437 (Viale Roma), in entrata ed in uscita.


ORDINA

-alla Polizia Municipale e, in generale, alle Forze dell’Ordine operanti sul territorio, ciascuno per le proprie competenze, di  vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

-al Settore Tecnico Manutentivo di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica prescritta per effetto del presente provvedimento;

DISPONE

  1. la comunicazione del presente provvedimento a :
    • alla Polizia Locale;
    • alla Comando Stazione Carabinieri di Roccaraso;
    • al Settore Tecnico Manutentivo;
    • al Comando VV.FF. Castel di Sangro;
    • alla Croce Rossa Italiana;
    • alla Società TUA ABRUZZO Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A.
  1. la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale www.comune.roccaraso.aq.it.;
  2. di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza, attraverso tutti i mezzi di comunicazione e diffusione;
  3. il presente provvedimento integra e sostituisce la precedente ordinanza n. 8/2020 ad ogni effetto e competenza di legge;
  4. di riservarsi di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione;
  5. gli Agenti di Polizia Locale cureranno l’attuazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza.

AVVERTE

Che il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

RENDE NOTO

nomina ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e s.m.i. quale responsabile del procedimento il Comandante della Polizia Locale e la relativa Unità organizzativa per tutti gli adempimenti di legge.

Che a norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale, in alternativa, nel termine di 120 giorni dell’avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo in via gerarchica ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.

Il Comandante Polizia Locale
Responsabile Settore IV Vigilanza
Ten. Mario Trilli

IL SINDACO
Dott. Francesco Di Donato

 Allegati:

Ordinanza n. 10/2020

 

 


 

Ultimo aggiornamento

27 Marzo 2023, 11:37